Igiene dei mangimi – procedure

Igiene dei mangimi - Registrazione e riconoscimento

L’applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 sul territorio nazionale ha comportato una revisione completa della normativa esistente e in particolar modo quella riferita al sistema di autorizzazione degli operatori del settore mangimi.

Il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.

Gli operatori dei mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l’attuazione di procedure basate sull’analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l’applicazione di buone pratiche igieniche, nonché mediante l’utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del presente regolamento.
 

Registrazione/Riconoscimento

Il regolamento prevede che tutti gli operatori del settore dei mangimi siano registrati o riconosciuti.
 

Impianti soggetti a registrazione

Sono  soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 art. 9, gli impianti che svolgono le seguenti attività:
  • agricoltori che coltivano prodotti destinabili all’ alimentazione zootecnica
  • rivenditori di prodotti agricoli e mangimi completi composti complementari, destinabili all’alimentazione zootecnica
  • impianti di essiccazione di granaglie per conto proprio o per conto terzi
  • impianti di stoccaggio di alimenti per animali destinati alla vendita o all’autoconsumo
  • impianti di macinazione e brillatura di granaglie destinate all’alimentazione animale (mulini)
  • impianti prodotti alimentari Ric. / Reg. ai sensi dei regolamenti 853/04 e 852/04 che producono materie prime destinabili all’ alimentazione zootecnica
  • impianti che producono prodotti di origine minerale e chimico industriali ( ex DM 13/11/85)
  • impianti di fabbricazione di additivi diversi da quelli compresi nell’ all. IV, capo 1 del Regolamento  183/2005
  • impianti fabbricazione di premiscele di additivi diversi da quelli compresi nell’ all. IV, capo 2 del  Regolamento 183/2005
  • impianti fabbricazione mangimi  commercio e autoconsumo contenenti additivi diversi da quelli compresi nell’ all. IV, capo 3
  • trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele, materie prime per mangimi , mangimi
  • commercio additivi e premiscele per mangimi contenenti additivi diversi da quelli compresi nell’all. IV, capo 1 e 2
 

Procedura per la registrazione dello stabilimento

Vengono omessi i modelli 1 e 1 bis indicate nelle linee guida al Regolamento CE 183/2005 relativi a quelli già riconosciuti dalla direttiva 95/69 (CE) e comunque presenti nelle Nota del Ministero della Salute n. 45950 del 28.12.2005.

L'operatore del settore mangimistico ai fini della registrazione, come previsto dall' articolo 9 del Reg. Ce. 183/2005,  deve  presentare  un'istanza al Servizio Veterinario dell' ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Igiene Degli Allevamenti e delle Produzioni Zotecniche.   

L'operatore del settore mangimistico richiederà la Registrazione utilizzando il modello 3, unitamente all'autocertificazione di cui al modello 4 della modulistica.  

L'istanza, in una copia, può essere inviata tramite PEC oppure con raccomandata A.R.

Il predetto servizio attuerà le opportune verifiche presso i mangimifici al fine di accertare se riuniscono i requisiti previsti dal Regolamento. In caso di esito favorevole il Servizio Veterinario  pone in essere le varie procedure amministrative affinchè l'operatore del settore mangimistico sia in possesso della registrazione provvedendo a registrare la ditta nel sistema Informativo Regionale.

Per gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali:
  • se l’attività è limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale essi devono attenersi solamente ai requisiti stabiliti nell’allegato III
  • se gli allevatori comprano il mangime da somministrare agli animali, e svolgono pertanto un’attività di deposito e stoccaggio del mangime, devono rispettare in questo caso i requisiti dell’allegato I
 

Impianti soggetti a riconoscimento

Sono soggetti a riconoscimento  ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 art 10, gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:
  • commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005
  • fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005
  • fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del  regolamento CE 183/2005
  • trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE 852/2004)
  • trattamento oleochimico di acidi grassi
  • produzione di biodiesel
  • miscelazione di grassi
 

Procedura per il riconoscimento  dello stabilimento

L'operatore del settore mangimistico ai fini del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 10 del Reg. Ce. 183/2005, deve presentare istanza, in bollo, al Servizio Veterinario dell'ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zotecniche che agisce  da tramite, con il  Ministero della Salute oppure con Regione Piemonte a secondo delle attività che deve svolgere.

L'istanza deve essere inviata in duplice copia e può essere inviata tramite PEC oltre che con Raccomandata A.R

Per tali stabilimenti è prevista l’assegnazione, tramite decreto individuale, di un numero di riconoscimento alfanumerico previa ispezione in loco, effettuata dall'Autorità Sanitaria competente che dimostri che i requisiti previsti dall’allegato II del Regolamento siano soddisfatti.  

Infatti il predetto servizio attuerà le opportune verifiche presso i mangimifici al fine di accertare se riuniscono i requisiti previsti dal Regolamento rilasciando un parere affinchè l'azienda possa ottenere il riconoscimento. In caso di esito favorevole il Servizio Veterinario pone in essere le varie procedure amministrative affinchè l'operatore del settore mangimistico sia in possesso del riconoscimento che gli viene rilasciato dal Ministero della Salute oppure alla Regione Piemonte a secondo delle attività di fabbricazione e/o commercializzazione indicate nell'articolo 10 del regolamento.   

A secondo dell'attività che dovrà svolgere, utilizzerà il modello 2 oppure il modello 2 bis inseriti nella sezione della modulistica.  
 

Operatori che svolgono attività di intermediari

Le imprese dei settori dei mangimi che svolgono esclusivamente l'attività di intermediari ma che non detengono i prodotti nei loro locali, e chiedono di essere riconosciuti dal presente regolamento non sono soggette ad ispezione da parte dell'ASL AL. Tali imprese, unitamente all'istanza di riconoscimento devono allegare un autocertificazione con cui dichiarano di non detenere il prodotto presso la sede dove svolgono l'attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio sosddisfano i requisiti previsti utilizzando il modulo 5 della modulistica.


 

Ultimo aggiornamento: 31/07/20