DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
Donare organi e tessuti

La dichiarazione di volontà a donare organi e tessuti è regolamentata dalla legge n. 91 del 1 aprile 1999 e dal decreto ministeriale dell'8 aprile 2000.
L'art. 4 della legge n. 91/99 introduce il principio del silenzio assenso, in base al quale a ogni cittadino maggiorenne viene chiesto di dichiarare la propria volontà sulla donazione dei propri organi e tessuti, dopo essere stato informato che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione. Tale principio non è tuttavia ancora in vigore.
Per il momento la manifestazione della volontà è regolamentata dall'art. 23 della stessa legge (disposizioni transitorie) che introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. A tutti i cittadini viene data la possibilità (non l'obbligo) di esprimere la volontà in merito alla donazione dei propri organi. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà non venga violata dalle decisioni altrui, sia che si tratti di una dichiarazione favorevole alla donazione che sfavorevole (si può anche decidere di lasciare per iscritto di non voler diventare un donatore).
Attualmente le modalità per esprimere la volontà sono le seguenti:
- la compilazione del tesserino blu del Ministero della Salute che deve essere conservato insieme ai documenti personali. E' possibile compilare on line la dichiarazione di volontà e stampare il proprio tesserino sul sito della Campagna di informazione 2008
- la registrazione della propria volontà presso la ASL di riferimento o il medico di famiglia
- una dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé con i propri documenti. A questo proposito il decreto ministeriale 8 aprile 2000 ha stabilito che qualunque nota scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, è considerata valida ai fini della dichiarazione
- l'atto olografo dell'AIDO o di una delle altre associazioni di settore

Quando la propria volontà viene registrata alla ASL, i dati vengono inseriti in un archivio del Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri interregionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte, i medici rianimatori verificano se questi ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà nell'archivio informatico.
Se un cittadino non esprime la propria volontà, al momento attuale la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte.
Pertanto è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere. Se uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato. Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione prestata secondo le modalità previste.
Riassumendo...
In caso di morte possono verificarsi tre casi:
- il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione, in questo caso i familiari non possono opporsi: donazione si
- il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione, in questo caso non c'è prelievo di organi: donazione no
- il cittadino non si è espresso, in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono: donazione si/no.
Per saperne di più consulta il sito ufficiale del Centro Nazionale Trapianti (http://www.trapianti.salute.gov.it)
Le dichiarazioni di volontà possono essere espresse presso le sedi URP dell'ASL AL
Ultimo aggiornamento: 24/01/20