Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) - Testamento biologico


Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

La Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata
  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
  • esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita


 

Ultimo aggiornamento: 09/07/19