Bilanci

Nella presente sezione sono pubblicati i bilanci consuntivi dell’ASL AL a partire dall’esercizio di costituzione della medesima. Si forniscono di seguito alcune note esplicative per una corretta lettura dei dati.
 

  1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ancorché dotate di autonomia giuridica e patrimoniale, operano sulla base degli indirizzi e le statuizioni della Giunta e/o del Consiglio regionale (cfr art. 2 e 3 D. Lgs. 502/1992 s.m.i.), esse dunque redigono il bilancio (sia preventivo che consuntivo) solo previa definizione di indirizzi e criteri da parte dei predetti Organi
  2. Le Aziende sanitarie ADOTTANO i bilanci con provvedimento del Direttore Generale nei tempi e con le modalità predette, la Legge riserva alla Giunta regionale il potere di APPROVARE tali provvedimenti
  3. Ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 502/1992 s.m.i. vengono pubblicati lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota integrativa e la relazione sulla gestione relativi a ciascun esercizio.
  4. Le informazioni di cui al precedente punto vengono integrate di alcuni elementi specifici previsti dalla Legge regionale 8/1995. Di particolare rilievo il Conto economico redatto secondo la metodologia M.E.F. ai sensi dell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005 atto rep. N. 2271 in attuazione dell’art. 1 comma 173 sub f) legge 30/12/2004 il tutto recepito con D.G.R. 91-1950 del 28/12/2005 ad oggetto: “Legge 30/12/2004 n. 311 (omissis) obbligo dell’equilibrio economico-finanziario del S.S.R.” Tale riclassifica consente di determinare il risultato d’esercizio “sterilizzando” gli effetti delle c.d. “poste non monetarie”, tenuto conto che la condizione di equilibrio economico è verificata dai competenti Organi regionali e ministeriali in ragione di questo risultato
  5. La metodologia di ricalcolo del risultato d’esercizio come sopra esposta viene abbandonata dall’esercizio 2012 in ottemperanza al dispositivo D. Lgs. 118/2011, dal ché consegue che dall’esercizio 2012 il risultato d’esercizio civilistico coincide con quello determinato secondo le specifiche tecniche previste dal Ministero dell’Economia per le Aziende del S.S.N.
  6. Lo schema di nota integrativa è predisposto d’ufficio dagli organi regionali e le aziende sono chiamate ad attenervisi, salvo integrare i dati numerici con note esplicative riportate a piè di pagina in tal modo vengono fornite tutte le informazioni richieste dalla disciplina regionale per i bilanci del settore sanitario

Ultimo aggiornamento: 12/04/24