Regolamento per la disciplina delle forniture di odontoprotesi e di ortodonzia

Vista la D.G.R. n. 39 - 14910 del 28/02/05 avente ad oggetto "Approvazione del Documento relativo al Servizio Odontoprotesico Regionale mediante la stipula di apposita convenzione tra le Aziende Sanitarie Locali e i laboratori odontotecnici" e s.m.i., l’ASL AL ha stabilito di regolamentare il servizio di erogazione dei manufatti protesici e dei dispositivi ortodontici con un progetto valido nel periodo 01/07/2013 – 30/06/2016.

A tal fine l’A.S.L. AL ha definito i criteri e le modalità procedurali per disciplinare l'offerta dei Laboratori Odontotecnici alle varie forniture, e precisamente:

1) Realizzazione da parte dei Laboratori Odontotecnici di:
 

a) protesi standard (protesi rimovibili e scheletrati) con oneri predeterminati a carico degli utenti (conformi al Tariffario Unico Regionale approvato con D.G.R. n. 39 – 14910 del 28/02/05 e s.m.i);

b) protesi speciali (protesi e tutori riabilitativi) con oneri predeterminati a carico degli utenti (conformi al Tariffario Unico Regionale approvato con D.G.R. n. 39 – 14910 del 28/02/05 e s.m.i.);

c) dispositivi ortodontici;

d) bite (classificati come “protesi speciali”) con oneri predeterminati a carico degli utenti (conformi al Tariffario Unico Regionale approvato con D.G.R. n. 39 – 14910 del 28/02/05 e s.m.i.);

e) protesi inamovibili (fisse)

 
Per le forniture di cui ai punti 1c ed 1e, in assenza di tariffario regionale, saranno applicati i tariffari aziendali.
I manufatti protesici ed i dispositivi ortodontici di cui ai punti 1 a) – 1 b) - 1 c) – 1 d) sono erogabili da parte dell'ASL AL sia in regime istituzionale che in regime libero professionale; le protesi di cui al punto 1 e) sono erogabili solo in regime libero professionale.

I Laboratori interessati potranno chiedere di aderire oltre che per la fornitura di cui al punto 1a, anche per quelle di cui ai punti 1b e/o 1e; la disponibilità alla fornitura di cui al punto 1c può essere offerta indipendentemente dalle altre; la disponibilità alla fornitura dei soli bite (punto 1d) è consentita anche ai laboratori che chiedono di aderire solo per la fornitura dei dispositivi di cui al punto1c).

La realizzazione di scheletrati esternamente al laboratorio convenzionato può essere effettuata solamente presso i laboratori a loro volta convenzionati, per la fornitura di protesi standard, con altre ASL della Regione Piemonte (gli estremi di tale convenzione devono essere riportati nella certificazione rilasciata al termine del lavoro) purchè i prodotti siano conformi a quanto disposto dalla normativa vigente (leghe per protesi scheletrate: classificazione secondo norma ISO 6871-1-1996 DIN. 13912).

2)  Potranno essere ammessi al convenzionamento i Laboratori Odontotecnici in regola con l'iscrizione alla Camera di Commercio, con autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività,  registrati al Ministero della Salute, che abbiano assolto gli obblighi contributivi nei confronti di INPS ed INAIL, che abbiano ottemperato a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che abbiano adottato tutte le misure necessarie ai fini della protezione dei dati trattati, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., che operino nel rispetto degli adempimenti previsti dalla Direttiva 93/42 CEE e s.m.i., che siano in possesso del registro carico e scarico rifiuti speciali (nel caso in cui la lavorazione dei manufatti e dei dispositivi comporti la produzione di rifiuti speciali), ed inoltre dei materiali necessari alla realizzazione dei manufatti e dei dispositivi, nonchè dei requisiti organizzativi, umani e strumentali, di cui alla D.G.R. n. 39 – 14910 del 28/02/05 e s.m.i.

In particolare si precisa quanto segue:
 
a) per la fornitura di cui al punto 1a è necessario che:
  • sia consentita la lavorazione di protesi rimovibili in acrilico con macchinari ad iniezione e pressione controllata e polimerizzazione a caldo in via umida (a tempo e temperatura controllata)
  • sia consentita la lavorazione di scheletrati in cromo-cobalto o lega di valore superiore con fonditrici elettroniche e forni di preriscaldamento approvati dalle case-madri;
b) per la fornitura di cui al punto 1b è necessario che:
  • sia consentita la lavorazione di protesi rimovibili in acrilico con macchinari ad iniezione e pressione controllata e polimerizzazione a caldo in via umida (a tempo e temperatura controllata)
  • siano stati conseguiti master o frequenza di corsi in campo gnatologico o riabilitativo protesico
c) per la fornitura di cui al punto 1c è necessario che:
  • siano stati conseguiti master o frequenza di corsi in campo ortodontico

d) per la fornitura di cui al punto 1d è necessario che:
  • siano stati conseguiti master o frequenza di corsi in campo gnatologico o riabilitativo protesico

e) per la fornitura di cui al punto 1e è necessario che:
  • sia consentita la lavorazione di protesi rimovibili in acrilico con macchinari ad iniezione e pressione controllata e polimerizzazione a caldo in via umida (a tempo e temperatura controllata)
  • sia consentita la lavorazione di scheletrati in cromo-cobalto o lega di valore superiore con fonditrici elettroniche e forni di preriscaldamento approvati dalle case-madri;
  • i laboratori odontotecnici siano in possesso anche delle risorse necessarie alla realizzazione dei manufatti conformi alle caratteristiche precisate nell'Allegato 1.
     
Non potranno essere ammessi al convenzionamento i laboratori odontotecnici in cui operino o siano cointeressate, a qualunque titolo, persone legate al Servizio Sanitario Nazionale da rapporto convenzionale o di impiego, o che comunque svolgano la loro attività in altre strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale con compiti gestionali e/o di rappresentanza.

Parimenti, non saranno ammessi al convenzionamento i laboratori nei quali operano, a qualsiasi titolo, odontotecnici che sono stati condannati con sentenza definitiva (inclusa quella di “patteggiamento” ex artt. 444 e segg. c.p.p.) per reato di cui all'art. 348 del c.p. (abusivo esercizio di una professione), per aver compiuto operazioni di competenza dell'Odontoiatra.

Per l'attività eventualmente da svolgere in collaborazione con gli Odontoiatri che operano presso gli Istituti Penitenziari afferenti l'ASL AL, oltre agli altri requisiti, è necessario che il titolare e/o il legale rappresentante, nonché ogni operatore del laboratorio interessato (sia odontotecnico, sia altra figura professionale) non abbiano riportato condanne definitive per delitti di qualunque natura, non abbiano procedimenti pendenti a proprio carico per delitti di qualunque natura, non abbiano familiari o conviventi tra la popolazione detenuta.

I requisiti devono essere posseduti dai laboratori odontotecnici alla data di presentazione della domanda e dovranno permanere durante tutto il periodo di convenzionamento.

3) Il numero dei laboratori convenzionabili è:
  • n. 25 per la fornitura di cui al punto 1a) e n. 3 per la fornitura di cui al punto 1c), da suddividere tra le sedi operative dell'ASL AL.

L’ASL AL si riserva di verificare e di modificare periodicamente il numero dei laboratori convenzionabili necessario al buon andamento del Servizio.

Per i manufatti ed i dispositivi di cui ai punti 1a) ed 1c) erogati dall'ASL in regime istituzionale gli Odontoiatri si avvarranno dei laboratori odontotecnici all'uopo convenzionati.

Allo scopo, saranno redatte graduatorie per la fornitura dei dispositivi di cui ai punti 1a) ed 1c) sulla base delle domande pervenute, utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
 
a) Cronologico:
  • attribuzione di un punteggio pari a 0,08 per mese di convenzionamento con il S.S.R. (per la stessa tipologia di fornitura per la quale si chiede la convenzione) con decorrenza dalla data di stipula della convenzione (16 giorni pari ad un mese).
  • attribuzione di un punteggio pari a 0,01 per mese di iscrizione alla C.C.I.A.A. (16 giorni pari ad un mese).
I punteggi come sopra definiti non sono cumulabili per lo stesso periodo.
Nel caso di cambiamento di ragione sociale, per l'attribuzione dei punteggi, sarà verificata la continuità nell'esercizio dell'attività, come deducibile dalla visura camerale

b) Professionale:
  1. aggiornamento: attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di 2,00 per provati titoli o corsi conseguiti dagli odontotecnici operanti nel laboratorio e ritenuti funzionali al miglioramento del servizio
  2. valutazione: per i laboratori attualmente convenzionati attribuzione di un punteggio fino a un massimo di 2,50 relativo al servizio reso nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2012 (ricavabile sulla base di una scheda valutativa degli Odontoiatri espressa in valori numerici centesimali, rapportata ad un indice - in caso di più schede al laboratorio viene assegnato il punteggio medio); per i laboratori non ancora convenzionati è attribuito un punteggio d'accesso pari a ¾ del punteggio massimo.

c) Territoriale: attribuzione di un punteggio pari a 2,00 se la sede operativa è compresa nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ASL AL.

d) Tecnologico (da applicare solo per la definizione della graduatoria valevole per la fornitura dei manufatti di cui al punto 1 a): attribuzione di un punteggio pari ad 1,00 ai laboratori odontotecnici che realizzano in proprio la componente metallica degli scheletrati.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno valutati i titoli conseguiti fino al 31/12/2012.

4) I Laboratori Odontotecnici eccedenti il fabbisogno complessivo rimarranno in graduatoria a disposizione per il periodo di validità del progetto.

5) Nel caso di cambiamento di ragione sociale del laboratorio convenzionato, al fine del mantenimento del rapporto convenzionale, sarà valutata la continuità nell'esercizio dell'attività e sarà verificata la permanenza dei requisiti per accedere al convenzionamento.

6) Per l'attività svolta in convenzione (compresa quella eventualmente erogata a favore di pazienti trattati presso gli Istituti Penitenziari), per ogni tipologia di fornitura (1a - 1c) è previsto l’avvicendamento dei Laboratori convenzionati negli ambulatori dell’A.S.L. AL, con il ricorso al criterio della rotazione al fine di garantire uguale opportunità lavorativa agli stessi con il raggiungimento di fatturati simili (gli importi delle riparazioni, delle modifiche e dei riadattamenti non concorrono a determinare i fatturati dei laboratori al fine della rotazione). All'inizio del rapporto convenzionale l'ASL AL assegnerà, in via informale, ad ogni laboratorio una o più sedi determinate in cui operare, fatta salva la possibilità di attribuire, anche temporaneamente, altre sedi, per esigenze o finalità dell'Azienda.

7) Per i manufatti ed i dispositivi di cui al punto 1a) ed 1c) erogati in regime libero professionale gli Odontoiatri potranno scegliere, a discrezionalità, tra i laboratori convenzionati con l'ASL AL rispettivamente per le forniture 1a) ed 1 c), che siano disponibili a collaborare per l'attività in regime libero professionale.

Per i manufatti di cui ai punti 1b) ed 1e) gli Odontoiatri potranno scegliere, a discrezionalità, tra i laboratori convenzionati con l'ASL AL per la fornitura di protesi 1a), che abbiano espresso la disponibilità alla realizzazione rispettivamente delle forniture 1 b) ed 1 e) e che siano stati dichiarati idonei alle stesse.

Per la fornitura esclusivamente di bite (punto 1d) gli Odontoiatri potranno scegliere, a discrezionalità, oltre che tra i laboratori autorizzati alla fornitura di cui al punto 1b) anche tra i laboratori convenzionati con l'ASL AL per la fornitura di dispositivi di cui al punto 1c), che abbiano espresso la disponibilità alla realizzazione della fornitura 1 d) e che siano stati dichiarati idonei alla stessa.

Pertanto, verranno redatti elenchi dei laboratori odontotecnici autorizzati alle forniture di cui ai punti 1b) – 1d) – 1e), ai quali gli Odontoiatri dovranno attenersi nella scelta dei laboratori dei quali avvalersi.

8) Il motivato giudizio di non idoneità del laboratorio odontotecnico, espresso, al termine di un anno di attività, dall'Odontoiatra, alla stregua di riscontri obiettivi e suffragato dalla Commissione Odontoiatrica Aziendale, comporterà la risoluzione del rapporto convenzionale con il laboratorio.

9) E' fatto obbligo ai laboratori odontotecnici convenzionati di comunicare all'ASL AL, per le opportune valutazioni, ogni variazione relativa al laboratorio.

10) Non è consentito ai Laboratori odontotecnici convenzionati intrattenere rapporti professionali esterni all’A.S.L. AL, anche in altra Regione, con gli Odontoiatri con i quali collaborano in convenzione.

11) E' fatto rigoroso divieto ai laboratori odontotecnici di intrattenere rapporti di natura professionale con gli utenti, che sono di esclusiva competenza dell'Odontoiatra, o comunque rapporti di altro genere, riferibili al contenuto convenzionale, con gli utenti stessi, che sono di esclusiva competenza dell'ASL AL.

12) L’assistenza richiesta dall'Odontoiatra negli ambulatori è limitata ad atti tecnici sui manufatti su indicazione, controllo e presenza dell'Odontoiatra stesso.

13) L'inosservanza da parte dei laboratori odontotecnici convenzionati di quanto disposto dagli artt. 10 – 11 e 12 comporterà la risoluzione del rapporto convenzionale.

14) L’ASL AL eserciterà funzioni di controllo al fine di verificare sia gli adempimenti delle clausole contenute nell'accordo, che il rispetto dell'avvicendamento nei termini indicati nel precedente punto 6.

L’ASL AL si riserva inoltre la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, la conformità merceologica e di produzione dei manufatti protesici e dei dispositivi ortodontici.

L’A.S.L. AL effettuerà altresì, controlli, ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/00 e s.m.i., sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai laboratori.

Durante tutto il periodo di convenzionamento l'ASL AL effettuerà attività di vigilanza sulla permanenza dei requisiti.

15) Le domande dovranno essere presentate all’A.S.L. AL entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR Piemonte; per quelle inoltrate a mezzo del servizio postale farà fede la data apposta sul timbro dell'Ufficio postale accettante. L'indirizzo al quale inviare le istanze è il seguente:

A.S.L. AL – viale Giolitti 2 – 15033 Casale M.to (AL).
 

Ultimo aggiornamento: 16/05/13