INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall'art.33 del D.Lgs 33/2013 trova concreta applicazione con il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 relativo a "Definizione degli schemi e delle modalità di pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e delle indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", che agli artt. 9 e 10 ne definisce i contenuti e le modalità di pubblicazione.
Per il criterio di calcolo, la Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare 22 del 2015 ( MEF-RGS prot.59216 del 22/7/2015) fornisce le indicazioni ed i chiarimenti necessari. Di seguito si riporta il criterio di calcolo del suddetto indicatore, mentre per le ecczioni si fa rinvio al testo della circolare citata, il cui link è riportato nella presente pagina.

Definizione e criterio di calcolo
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

Il calcolo dell'anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o trimestre), si fonda sui seguenti elementi:

• a numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata, moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;

• a denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

• "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
• "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
• "data di scadenza", i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che ha recepito la
direttiva 201117/UE del 16/02/2011 sui tempi di pagamento) ossia, per le ASL,  sessanta giorni dalla data di
ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di
ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della
merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta
equivalente di pagamento avvenga in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per
il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore
• "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Si ricorda che non rientra nella anzidetta definizione di "importo dovuto" l'imposta sul valore aggiunto IVA, nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., "split payment'', di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Visualizza la Circolare 22/2015 Ragioneria Generale dello Stato

 

 

Ultimo aggiornamento: 31/05/22