Classificazione lavorazioni insalubri


L’art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) definisce Industria Insalubre tutte le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che sono pericolose per la salute degli abitanti.

Le stesse sono suddivise in due classi: la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che richiedono speciali cautele per l’incolumità del vicinato. La comunicazione di inizio attività deve essere presentata entro 15 giorni dall’avvio dell’attività;

Il Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 introduce la nuova e più recente classificazione di cui all’ Art. 216 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, vale a dire le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito) ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriale, artigianale ecc.

La Circolare R.P. 17 giugno 2014 n. 13673 della Regione Piemonte reca precisazioni in merito alla valutazione di compatibilità urbanistica di specifica competenza comunale; le amministrazioni locali dispongono di efficaci strumenti alternativi per la valutazione di impatto degli insediamenti insalubri.

Lo stesso dispositivo prevede, altresì, che il parere ASL ex art. 216 TULLSS sia necessario solo quando l’insediamento non sia collocato in zona propria del PRGC, ovvero quando non sia già stato oggetto di altre valutazioni di impatto VAS, VIA, AIA.

Ne consegue che chiunque intenda attivare un’industria o una manifattura con le caratteristiche sopra riportate deve, entro i quindici giorni precedenti, avvisare per iscritto il Comune, che rimane l’Ente Responsabile del procedimento. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL AL rimane a disposizione qualora il Sindaco ravvisi la necessità di richiedere una esplicita valutazione tecnico-sanitaria a tutela della salute pubblica.

Il Comune, sentito il parere della ASL competente nei casi previsti, conferma o modifica la classificazione di industria insalubre, notificando il risultato all'interessato. Le modifiche o la cessazione delle attività devono essere comunicate al Comune per avviare gli opportuni aggiornamenti.

Nel caso in cui il Sindaco non ravvisi la necessità di avviare detta procedura, si intende l’inserimento della ditta nell’elenco delle industrie insalubri del comune senza parere della ASL.

L’istanza deve essere inoltrata al comune territorialmente competente attraverso la seguente modulistica:
Richiesta di possibile classificazione industria insalubre
Allegato A