Benessere negli allevamenti

Protezione degli avicoli (allevati per la produzione di carne)


Soggetti interessati:
Persona fisica o giuridica proprietaria o responsabile, in modo temporaneo o permanente, di animali della specie Gallus Gallus allevato per produzione da carne in determinati capannoni od aree all’aperto sempre accessibile da animali e dotata di lettiera.


Procedure.
Il decreto legislativo 181/10 fissa le modalità per l'allevamento di polli per la produzione di carne in allevamenti dove vengono allevati anche animali da riproduzione, con esclusione di: stabilimenti con meno di 500 polli; stabilimenti in cui vengono allevati solo polli da riproduzione; incubatoi; polli allevati esclusivamente al coperto o all’aperto; polli allevati con metodi biologici.
Il titolare dell'allevamento deve essere in possesso del  registro in formato cartaceo od informatico per capannone in cui riportare:
  • numero di polli introdotti
  • area utilizzabile
  • ibrido o razza di polli
  • numero di volatili trovati morti a seguito di ogni controllo con relative cause di morte (se note)    
  • numero volatili abbattuti e le relative cause
  • numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati a vendita o macellazione
Il registro deve essere conservato per almeno 3 anni e messo a disposizione dell'Autorità Sanitaria che segue l'ispezione.
Alla registrazione dei dati devono essere allegate al documento di scorta di animali al macello (Allegato 1 della modulistica).
Non vi devono essere interventi chirurgici su animali, salvo quelli effettuati a fini terapeutici o diagnostici che “recano danno o perdita di parte sensibile del corpo o alterazione di struttura ossea”. Nel caso in cui si volessero effettuare i seguenti interventi il proprietario o il  detentore deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario dell'ASL AL (articolo 7 del D.M. 04.02.2013):
a) troncatura del becco su pulcini di età inferiore a 10 giorni, allegando relazione contenente informazioni su misure alternative e attivate per impedire plumofagia e cannibalismo, parere di medico veterinario, nominativo di personale addetto ad eseguire intervento o ditta esterna

b) castrazione dei polli, allegando relazione contenente informazioni su nominativo medico veterinario supervisore e nominativo del personale formato incaricato di eseguire operazione

Le operazioni eseguite senza autorizzazione sono considerate violazioni gravi al benessere degli animali.

Nei casi in cui si debba chiedere:
  • aumento della densità di allevamento fino a 39 Kg/m2 di peso vivo, (art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181)
  • aumento della densità di allevamento fino a 42 Kg/m2 di peso vivo, (art. 3, comma 5, del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181)

Il proprietario degli animali inoltra istanza di autorizzazione al servizio veterinario competente  (Allegato 2 della modulistica)

I detentori di animali debbono:
Partecipare a corsi ed acquisire certificato attestante formazione conseguita da mostrare a proprietario del polli prima che questo affidi loro allevamento. Costo del corso a carico di soggetti partecipanti. Associazioni di categoria presentano domanda al Servizio Veterinario  competente per territorio per organizzare corsi di formazione (Allegato  3 della modulistica).

Entro 15 giorni il Servizio Veterinario  rilascia il nulla osta per lo svolgimento dei corsi  di formazione rivolti a personale che si occupa di polli da carne avente durata minima di 8 ore.

I partecipanti al corso dovranno sostenere esame finale (Questionario di 20 domande almeno a risposta multipla sui vari argomenti del corso) di fronte ad una  Commissione composta da almeno un veterinario dell' ASL AL (ha il compito di verificare regolare svolgimento esame) e medico veterinario referente del corso.

Ai partecipanti che superano la prova di esame (risposto esattamente ad almeno 80% domande) sarà rilasciato il certificato di formazione (Allegato  4 del  DM. 04.02.2013 ) valido su tutto il territorio nazionale e riportato su specifico registro.

Protezione delle galline ovaiole

Il benessere delle galline ovaiole  è regolato dal d.lgs 29.07.2003 n. 267 e dal d.m. 20.04.2006 mentre a carattere generale dal d.lgs 26.03.2001 n. 146 (normative inserite  nella sezione “legislazione”); pertanto i detentori degli animali devono osservare e seguire le vigenti disposizioni in materia di benessere delle galline ovaiole negli allevamenti.

Protezione dei vitelli

Il benessere dei vitelli è regolato dal d.lgs 07.07.2011 n.126 e a carattere generale dal d.lgs 26.03.2001 n. 146  (normative inserite  nella sezione “legislazione“); pertanto i detentori degli animali devono osservare e seguire le vigenti disposizioni in materia di benessere dei vitelli negli allevamenti.

Protezione dei suini

Il benessere dei suini è regolato dal d.lgs 07.07.2011 n. 122 e a carattere generale dal d.lgs 26.03.2001 nr. 146 (normative inserite  nella sezione “legislazione“); pertanto i detentori degli animali devono osservare e seguire le vigenti disposizioni in materia di benessere dei suini negli allevamenti.

Allevamento del coniglio da carne

In considerazione del fatto che sia a livello europeo che nazionale non vi sono specifiche normative o indicazioni per l’allevamento del coniglio da carne, il Ministero della Salute ha predisposto delle “linee di indirizzo” non vincolanti (tranne che per quanto ripreso dal d.lgs.146/01) come utile strumento per tutti gli operatori del settore sulle corrette modalità di allevamento del coniglio.

Consulta sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) il documento: "Linee di indirizzo per l'allevamento del coniglio".








 

Ultimo aggiornamento: 28/06/21