Anagrafe zootecnica informatizzata

Informazioni agli allevatori

L’anagrafe zootecnica è uno strumento di fondamentale importanza per la sorveglianza epidemiologica, la sicurezza alimentare e, nel suo complesso, la stessa sanità pubblica. Per tali motivi, il sistema di gestione delle anagrafi zootecniche, a partire da quella dei bovini, ha imposto un considerevole investimento in termini di risorse umane, tecnologiche e finanziarie per dare adeguate risposte sia a tutti gli operatori della filiera zootecnica che al mondo dei consumatori. Il percorso è stato intrapreso sin dal 1996 con il recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale, attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica 317/96, della direttiva 92/102/CEE che prevede l’istituzione di sistemi d’identificazione e registrazione degli animali.

Attualmente del D.P.R. 317/96 sono ancora in vigore gli articoli 1, 2 e 10; in particolare l’articolo 1 stabilisce la procedura di registrazione  per l’inizio dell’attività di un azienda zootecnica che è comune per tutte le attività zootecniche: “Il responsabile legale dell’azienda entro venti giorni dall’inizio dell’attività, richiede l’attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio Veterinario competente per territorio”.

Il Servizio Veterinario provvede a registrare in BDN le informazioni relative all’azienda: codice aziendale, indirizzo e la sua georeferenziazione, orientamento produttivo e tecnica produttiva - previa l’acquisizione di una serie di informazioni rilasciate dal richiedente, quali:

  • denominazione o ragione sociale; il nome, l’indirizzo ed il  codice fiscale  del proprietario degli animali o del  detentore delle strutture zootecniche
  • tipo di struttura zootecnica: allevamento; stalla di sosta; fiera e mercato; centro di   raccolta, punto di sosta, centro genetico
  • nome e indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali
  • specie animale allevata

I sistemi di identificazione e registrazione degli animali delle specie zootecniche, o anagrafi zootecniche, hanno i seguenti obiettivi:

  • garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti
  • garantire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (costituzione di reti di epidemiosorveglianza)
  • rappresentare la fonte di informazioni essenziale per la programmazione e l’esecuzione dei controlli in materia di identificazione degli animali
  • assicurare l’erogazione ed il controllo dei regimi di aiuto comunitari
  • fornire il necessario supporto per la trasmissione di informazioni ai consumatori

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’anagrafe zootecnica, tutti gli eventi che riguardano la vita degli animali  (nascita, movimentazioni, uscite e ingressi, morte) devono essere notificati dai detentori degli animali alla BDN (personalmente o attraverso gli organismi delegati) entro 7 giorni. Spetta al servizio veterinario della ASL la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta implementazione dell’anagrafe e di riportare nella Banca Dati Nazionale le eventuali irregolarità.

Sono attualmente operativi in Italia i seguenti sistemi di identificazione e registrazione:

  • anagrafe bovini e bufalini (tutti i Bovidi)
  • anagrafe ovini e caprini
  • anagrafe equidi
  • anagrafe suini (tutti i Suidi)
  • anagrafe avicoli
  • anagrafe degli allevamenti apistici
  • anagrafe delle imprese di acquacoltura
  • anagrafe degli allevamenti di lagomorfi (conigli e lepri)
  • registrazione circhi
 

Attività dell'Ufficio Anagrafe dell’ASL:

  • Registrazione apertura degli allevamenti che detengono animali da reddito (tutti gli allevamenti)
  • Registrazione chiusura degli allevamenti che detengono animali da reddito (tutti gli allevamenti)
  • Registrazione movimentazioni (entrate, uscite, nascite, smarrimenti e furti) per la specie bovina, bufalina, suina, ovi-caprina (allevamenti con delega ASL)
  • Registrazione dei movimenti di alpeggio del bestiame (allevamenti con delega ASL)
  • Registrazione dei capi di bestiame morti in allevamento (allevamenti con delega ASL)
  • Richiesta duplicati marche auricolari per la specie bovina e ovi-caprina (allevamenti con delega ASL)
  • Registrazione censimenti per la specie ovi-caprina (identificazione semplificata) e suina (allevamenti con delega ASL).
  • Rilascio modello 4 informatizzato (allevamenti con delega ASL)

Nuovo Modello 4 informatizzato.

La base normativa su cui poggia la dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali durante il trasporto (Modello  4) è ampia e, partendo dal DPR 320/1954, attraverso successive norme (DPR 317/1996, Circolare 11/1996, Decreto 16 maggio 2007, Ordinanza 28 maggio 2015, Circolare 31841/2015, Circolare 15322/2016, Circolare 29301/2016), si arriva al Decreto 28 giugno 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2016).

Il Decreto 28 giugno 2016 ribadisce la necessità di avviare il processo di de-materializzazione dei documenti cartacei che accompagnano gli animali nelle movimentazioni e di ridurre al minimo le anomalie generate da errori nella compilazione dei modelli. Sottolinea inoltre che la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica contiene tutte le informazioni relative alle aziende, agli operatori ed agli animali e rappresenta la fonte ed il riferimento ufficiale dei dati da inserire nella Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello 4).

Il Decreto stabilisce che a distanza di un anno dalla pubblicazione, dunque a partire dal 2 Settembre 2017, il Modello 4, che accompagna gli animali d’allevamento in ogni loro spostamento, dovrà essere compilato esclusivamente in modalità informatica.
Il nuovo Modello 4 sarà quindi un esempio di interoperabilità fra sistemi informativi (BDN, SANAN e SINVSA) e avrà il duplice scopo di consentirne l'informatizzazione e di uniformare in un unico documento le informazioni previste nella «dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali» (modello 4) con le «informazioni sulla catena alimentare» (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del Regolamento (CE) n. 853/2004.

L'obbligo di compilazione elettronica del modello 4 non si applica per le specie di cui non esiste ancora un’anagrafe informatizzata (chiocciole, ungulati selvatici allevati ad eccezione dei cinghiali) né per quelle specie per le quali la funzionalità informatica per la compilazione del modello 4 è ancora in fase di predisposizione (animali d’acquacoltura).
Pertanto, l’utilizzo del Modello 4 informatizzato è obbligatorio per le specie di cui esiste anagrafe informatizzata: Bovina, Bufalina, Ovina, Caprina, Equina, Suina, Avicola e Lagomorfi.

Il modello 4 informatizzato dovrà essere elaborato dal titolare dell’operatività (delega) in BDN (allevatore stesso), o dagli organismi (ARA, APA, Ass. Agricole, ecc.) che l’allevatore/detentore ha delegato, sulla base delle informazioni sottoscritte dal detentore degli animali.

Tutti i detentori di animali delle specie sopra elencate sono invitati a dotarsi della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), con la quale potranno utilizzare gli applicativi della Banca Dati Nazionale (BDN) e adempiere in autonomia agli obblighi sopra riassunti.
Per maggiori informazioni l’utenza è invitata ad accedere al sito www.vetinfo.it (Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute).



 

Ultimo aggiornamento: 20/03/19