Obbligo vaccinale e sanzioni nei soggetti over 50

Con il DL 1 del 7 gennaio 2021 è stato esteso l'obbligo vaccinale previsto dal DL 44/2021 anche agli over50 ed è stata disciplinata attraverso l'art.4-sexies la sanzione amministrava pecuniaria che prevede uno specifico iter procedurale per l'individuazione dei soggetto inadempiente a cui irrogare la sanzione. Di seguito sono riassunte brevemente le fasi principali:
1. Il Ministero della Salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti over50 inadempienti all'obbligo vaccinale, a inviare una comunicazione ai soggetti inadempienti per l'avvio del procedimento sanzionatorio.
2. I soggetti inadempiento hanno un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della raccomandata per comunicare all'ASL competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta impossibilità a vaccinarsi.
3. La ASL competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del cittadino, una attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.
4. Se l'ASL non conferma l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità ad adempiervi, il soggetto verrà considerato inadempiente e gli verrà notificato avviso di addebito.
L'attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi da parte del soggetto interessato, viene trasmessa direttamente dalla ASL all'Agenzia delle entrate.
Sul sito dell'Ente Riscossione maggiori informazioni.
Sanzioni per obblighi vaccinali OVER50
L'utente assistito da ASL AL che abbia ricevuto la comunicazione per l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate e che sia in possesso di un attestazione di vaccinazione, dell'insussistenza dell'obbligo vaccinale o dell'impossibilità ad adempiervi, può contattare ASL AL all'email
problematichepiattaforma@aslal.it.
All'email in cui vanno inseriti codice fiscale e numero di telefono è necessario allegare:
- immagine della tessera sanitaria fronte/retro,
- scansione o foto della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (o almeno il numero di procedimento sanzionatorio presente sulla lettera ricevuta)
- eventuale altra documentazione attestante la vaccinazione o l'esenzione ottenuta
Gli operatori provvederanno a trasmettere (dopo verifica) l'eventuale esenzione alla Agenzia delle Entrate che a quel punto chiuderà procedimento sanzionatorio.
Procedimento sanzionatorio Agenzia delle entrate-Riscossione:
Ulteriori chiarimenti in merito al procedimento sanzionatorio e alcune specifiche casistiche sono disponibili a questa pagina:
https://www.aslal.it/inosservanza-dellobbligo-vaccinale---procedimento-sanzionatorio
Maggiori informazioni sulle vaccinazioni in acceso diretto, sulle esezioni e su tutte le tematiche Covid19 nell'
AREA COVID19 del sito.
Ultimo aggiornamento: 26/04/22