Inosservanza dell’obbligo vaccinale - Procedimento sanzionatorio

Con il DL 1 del 7 gennaio 2021 è stato esteso l'obbligo vaccinale previsto dal DL 44/2021 anche agli over50 ed è stata disciplinata attraverso l'art.4-sexies la sanzione amministrava pecuniaria che prevede uno specifico iter procedurale per l'individuazione dei soggetto inadempiente a cui irrogare la sanzione. Di seguito sono riassunte brevemente le fasi principali:
1. Il Ministero della Salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti over50 inadempienti all'obbligo vaccinale, a inviare una comunicazione ai soggetti inadempienti per l'avvio del procedimento sanzionatorio.
2. I soggetti inadempiento hanno un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della raccomandata per comunicare all'ASL competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta impossibilità a vaccinarsi.
3. La ASL competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del cittadino, una attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.
4. Se l'ASL non conferma l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità ad adempiervi, il soggetto verrà considerato inadempiente e gli verrà notificato avviso di addebito.
L'attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi da parte del soggetto interessato, viene trasmessa direttamente dalla ASL all'Agenzia delle entrate.
Sul sito dell'Ente Riscossione maggiori informazioni.
Sanzioni per obblighi vaccinali OVER50
L'utente assistito da ASL AL che abbia ricevuto la comunicazione per l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate e che sia in possesso di un'attestazione di vaccinazione, dell'insussistenza dell'obbligo vaccinale o dell'impossibilità ad adempiervi, può contattare ASL AL all'email
problematichepiattaforma@aslal.it o ricevere maggiori informazioni al numero Covid regionale
011.566.31.69 che risponde dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 15.30.
Prima di inviare qualsiasi documentazione si consiglia di leggere i chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate che sono riportato nel paragafo seguente.
All'email in cui vanno inseriti codice fiscale e numero di telefono è necessario allegare:
- immagine della tessera sanitaria fronte/retro,
- scansione o foto della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (o almeno il numero di procedimento sanzionatorio presente sulla lettera ricevuta)
- eventuale altra documentazione attestante la vaccinazione (come, per esempio, Green Pass emesso da paese straniero e/o certificati vaccinali) o l'esenzione ottenuta.
Attenzione: il DL 1 del 7 gennaio 2021 prevedere che la dose booster debba essere effettuata entro la data del 01/02/2022. Pertanto, nel caso in cui la somministrazione della dose booster sia avvenuta successivamente al primo febbraio, è necessario inviare all'email
problematichepiattaforma@aslal.it anche una documentazione comprovante le motivazioni del differimento della stessa.
Gli operatori provveederanno a trasmettere (dopo verifica) l'eventuale esenzione alla Agenzia delle Entrate che a quel punto chiuderà procedimento sanzionatorio.
A lato un pdf che riassume le istruzioni per segnalare insussistenza dell’obbligo o l’impossibilità di adempiervi.
Ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate
I destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:
- esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
- lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie; ? personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva al 8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
E che:
- alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro:
- i termini di validità delle certificazioni verdi (180 giorni) per i soggetti che rientrano nelle categorie indicate all’articolo 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater del DL 01.04.2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (G.U. 31/05/2021, n. 128) e successive modifiche;
- i termini previsti con Circolare del Ministero della Salute (120 giorni) per i soggetti che rientrano all’articolo 4 e 4 bis del DL 01.04.2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (G.U. 31/05/2021, n. 128) e successive modifiche, ovvero esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario e lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Qualora il booster debba essere somministrato dopo infezione, questo dovrà essere effettuato a 120 giorni dalla data di tampone positivo. In presenza di infezione, in un soggetto mai vaccinato in precedenza, la dose dovrà essere somministrata a 90 giorni dalla documentata infezione (data di tampone positivo).
Si precisa inoltre che:
- Tutti i controlli e le verifiche della ASL devono essere riferiti alla situazione del soggetto ricorrente alla data del 01.02.2022;
- I cittadini vaccinati all’estero (ciclo completo) con un vaccino non autorizzato da EMA e che alla data del 01.02.22 non avevano effettuato la dose booster (come da indicazioni della Circolare Ministeriale n. 0050269 del 04/11/2021) anche se non erano trascorsi i 6 mesi dal completamento del ciclo primario, nelle more di una precisazione da parte del Ministero della Salute, sono da ritenersi inadempienti e l’Azienda non dovrà confermare attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, se sono trascorsi più di 28 giorni dal completamento del ciclo primario senza aver effettuato il booster alla data del 01.02.22;
- Per i cittadini che hanno effettuato la vaccinazione all’estero e non hanno fatto regolarizzare la propria situazione dalla ASL di competenza, la ASL dovrà verificare la documentazione attestante le vaccinazioni del soggetto e registrarle sul sistema Tessera Sanitaria e sulla piattaforma Agenzia delle Entrate-Riscossioni.
È considerato inadempiente e pertanto deve pagare la sanzione (può evitare di contattare l'ASL di riferimento)
- il Cittadino mai vaccinato che ha contratto l’infezione al 15 ottobre 2021 e al primo febbraio non risultava aver iniziato il ciclo vaccinale anche se il Green Pass ha durata di 6 mesi ed è ancora valido. L’articolo 4-quater comma 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, riporta che “l'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”; ciò significa che il soggetto, per essere considerato adempiente, dovrà eseguire la vaccinazione a 90 giorni dalla documentata infezione (Circolare Ministero della Salute n. 8284 del 3 marzo 2021).
- il Cittadino che al 01.02.2022 non aveva effettuato alcuna vaccinazione e che ha contratto l’infezione a metà febbraio; in questo caso, poiché il cittadino alla data del 01.02.2022 non aveva ancora iniziato il ciclo vaccinale è da considerarsi inadempiente e pertanto sanzionabile anche se successivamente decide di vaccinarsi a 90 giorni dalla data del test positivo.
È considerato adempiente e pertanto deve contattare l'ASL di riferimento:
- il Cittadino che al primo febbraio era in possesso di esenzione temporanea cartacea, poi sostituita da esenzione dematerializzata. Il Ministero della Salute ha inviato all’Agenzia delle Entrate solo l’elenco di coloro che erano in possesso di certificazioni digitalizzate non avendo a disposizione quelle cartacee. Pertanto un soggetto con esenzione cartacea valida alla data del 01.02.2022 è da considerarsi adempiente.
- il Cittadino che al 1° febbraio 2022 aveva l’esenzione dalla vaccinazione scaduta e che non ha fatto rinnovare nei tempi previsti per impedimenti di salute suoi e del proprio curante; in questo caso, poiché il cittadino prima del 01.02.22 era in possesso di esenzione che è stata rinnovata alcuni giorni dopo la data del 01.02.2022 per motivi non imputabili alla sua volontà, è da considerarsi adempiente.
Inoltre si precisano queste ulteriori situazioni:
- Cittadino che al 01.02.2022 si trovava in quarantena, in quanto contatto di caso positivo, e che per tale ragione non si è sottoposto a vaccinazione entro tale data ma solo al temine della misura contumaciale. Considerato che la quarantena rappresenta un impedimento alla vaccinazione, la ASL, una volta effettuate le opportune verifiche e attestato che il cittadino si è sottoposto a vaccinazione non appena possibile, lo esclude dall’iter sanzionatorio tramite la piattaforma ADER.
- Cittadino mai vaccinato, ma che era intenzionato a farlo proprio il 31.01.2022 ma un imprevisto glielo ha impedito e pertanto al 01.02.2022 non risulta ancora vaccinato e nemmeno nei giorni a seguire. La ASL deve valutare la veridicità di tale impedimento, deve verificare se il cittadino nei giorni precedenti il 31.01.2022 avrebbe potuto effettuare la vaccinazione e se aveva ricevuto l’invito ad effettuarla ma ha rifiutato.
- Cittadino invitato dalla ASL ad effettuare il booster oltre i termini previsti e che si è correttamente vaccinato secondo le tempistiche dettate dall’ASL. La ASL deve verificare che quanto riportato sia corrispondente al vero.
- Cittadino italiano vaccinato all’estero con ciclo completo e regolare ma con vaccino non EMA e mai rientrato in Italia. Poiché vaccinato all’estero il cittadino ha eseguito tutte le vaccinazioni secondo le indicazioni del Paese estero in cui si trovava al momento della vaccinazione. La ASL valuta e lo considera adempiente. Nel caso in cui il cittadino rientri in Italia, per ottenere il GP e ai fini dell’obbligo, dovrà seguire le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute (n. 0050269- 04/11/2021).
- Cittadino vaccinato in Italia con ciclo completo che prima di effettuare il booster nei termini previsti si reca all’estero. Se il cittadino quando è partito non era ancora nelle condizioni per poter fare il booster (quindi non erano trascorsi 120gg dal completamento del ciclo vaccinale) può accogliere la richiesta. In caso contrario sapendo che sarebbe scattato l'obbligo la richiesta di differimento non può essere accolta.
Ultimo aggiornamento: 01/07/22