Scopo della ricerca

L'obiettivo principale della ricerca è quello di acquisire informazioni utili alla conoscenza dell'acidità e di alcuni parametri microbiologici dei digestatiprodotti dagli impianti a biogas a diversa alimentazione, ai fini di dimostrare, sulla base dei dati analitici forniti dall'Azienda Regionale per la Protezione Ambiente (A.R.P.A.) i diversi impatti, quali sanitario e ambientale, che conseguono al loro utilizzo in campo agronomico.

Il presente lavoro quindi concentra maggiormente l'attenzione sulla verifica delle eventuali problematiche determinate dalla presenza di alcuni batteri potenzialmente patogeni per l'uomo e per gli animali,quali Clostridi Solfito Riduttori, Escherichia Coli e Salmonella spp, che possono essere presenti, in varie cariche, nel "digestato".
A tutt’oggi la vigente normativa comunitaria, recepitasia alivello nazionaleche regionale, non fornisce indicazioni specifiche relativamente ai limiti di accettabilità chimico-microbiologici per il loro utilizzo in agricoltura, rendendo di fatto problematico il controllo da parte degli organi di vigilanza.

Le uniche disposizioni normative relative al digestato fanno infatti riferimento alla sua classificazione come “sottoprodotto”, secondo la Legge del 7 agosto 2012 n. 134 all’art. 52 comma 2, e alla sua equiparazione, per l’utilizzo in agricoltura, ai concimi di origine chimica (all’art. 52 comma 2bis) disciplinati dal Decreto Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza d’uso.

Il tipo di destinazione del prodotto finale di lavorazione è legato al materiale utilizzato in ingresso.

Se la matrice organica di partenza del processo anaerobico è costituita da effluenti zootecnici, biomassa da colture energetiche, residui colturali e dell'agro-industria, il digestato viene paragonato a refluo zootecnico e  la sua gestione implica la distribuzione in terreni agricoli nel rispetto del massimo dosaggio di azoto ammesso per unità di superficie, in base a quanto disposto nella Direttiva Nitrati (Dir. n. 91/676/CE), recepiti dai Decreti Legislativi n. 152/1999 e n.152/2006 e dal Decreto del MipAF del 7 aprile 2006, e corrispondenti ai limiti di 340 kg/ha di N in aree non vulnerabili e 170 kg/ha di N in aree vulnerabili.

Qualora invece la frazione organica sia costituita della raccolta differenziata di Rifiuti Solidi Urbani (F.O.R.S.U.) o rifiuti di origine animale e vegetale (tipologia di biomasse catalogate in funzione rispettivamente dei codici CER 200108 e 020203) il digestato derivante dalla loro fermentazione non potrà essere utilizzato quale fertilizzante ma dovrà essere trattato secondo lo specifico quadro normativo cioè avviato a depurazione e compostaggio. La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge 308/2004 “Delega ambientale” e recante “norme in materia ambientale”.
 

Ultimo aggiornamento: 15/03/16