Benessere degli animali da reddito

Referente:
Dott. Vittorio DESSIMONE   
Sede: Casale Monferrato
e-mail: vdessimone@aslal.it
Telefono: 0142.434.556 / 0142.434.553
 

Il benessere degli animali da reddito

L’Unione Europea in materia di benessere animale  si propone di migliorare le condizioni di custodia, alimentazione, trasporto e macellazione negli animali destinati alla produzione e alla sperimentazione. Inoltre, la UE stabilisce requisiti minimi di tutela attraverso direttive generali (allevamento, macellazione e trasporto) e specie-specifiche (vitelli, suini, polli da carne, galline ovaiole).

Questo impegno poggia su basi etiche, essendo gli animali esseri senzienti (cioè in grado di provare sensazioni quali paura, dolore e sofferenza), ma anche per promuovere il buono stato di salute ed esprimere al meglio le potenzialità produttive specifiche.
 

Durante il trasporto

Il  trasporto è un’operazione complessa alla quale tutti gli animali di interesse zootecnico sono sottoposti almeno una volta nella loro vita.

Il trasporto all'interno del territorio nazionale e comunitario degli animali deve avvenire nel rispetto del benessere animale ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Durante tutte le operazione che costituiscono il trasporto, gli animali vengono a contatto con numerosi fattori che causano stress psico-fisico e che rendono la valutazione del benessere degli animali trasportati particolarmente complessa; quindi per garantire adeguati livelli di benessere degli animali, è necessario individuare degli indicatori, basati su conoscenze scientifiche, che prendano in considerazione sia l’animale sia l’ambiente nel quale viene trasportato.

 

In allevamento

L’interesse verso la protezione degli animali da reddito si è fatto ancor più evidente dal momento in cui la Politica Agricola Comune (PAC), dal 1° gennaio 2007, ha inserito il benessere animale  tra i criteri obbligatori da rispettare nell’ambito della cosiddetta “condizionalità” ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03.

E’ fuori dubbio, tuttavia, che la tutela del benessere degli animali allevati può avvenire solo attraverso l’implementazione di un sistema che soddisfi da una parte le aspettative di ordine etico dei cittadini, dall’altra quelle altrettanto legittime di reddito e sviluppo delle aziende zootecniche, mantenendo inalterate le garanzie di sicurezza e di salubrità degli alimenti di origine animale.

Anche l’atteggiamento dei consumatori è palesemente cambiato. Sono sempre più numerosi infatti, coloro che optano per il consumo di prodotti che provengono da animali allevati con metodi rispettosi delle loro naturali esigenze, come ad esempio da allevamenti all’aperto o biologici.

 

Durante l'abbattimento

Anche nelle operazioni di abbattimento al macello la tutela del benessere degli animali rappresenta una priorità. Il rispetto delle norme in vigore e le nuove tecnologie per lo stordimento e l’abbattimento consentono oggi di ridurre al minimo le sofferenze degli animali e indirettamente contribuiscono anche a garantire la sicurezza degli operatori.

Durante l’abbattimento e le operazioni correlate devono essere risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze e gli operatori sono obbligati a garantire che gli animali:
  1. siano maneggiati e custoditi tenuto conto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche
  2. siano protetti da ferite
  3. non soffrano per la mancanza prolungata di cibo ed acqua
  4. siano tenuti in condizioni igieniche e termiche adeguate
 

Nota del Servizio Veterinario dell'ASL AL - Area C

E' noto che il Regolamento UE 2017 /625 del 15.03.2017 oltre a disciplinare i controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, include anche il benessere animale.
La predetta norma Comunitaria non è stata inserita nelle sezioni dedicate alla "Legislazione" relativamente al Benessere durante il : Trasporto – Allevamento e Macellazione.
E' consultabile negli argomenti riguardanti la Registrazione e il Riconoscimento degli stabilimenti 852/04 e 853/04.




 

Ultimo aggiornamento: 22/07/20