Benessere durante il trasporto

Procedure previste per il trasportatore e per il veterinario ufficiale  

Il trasportatore, secondo della durata  del viaggio, deve chiedere al Servizio Veterinario dell'ASL AL, la prescritta autorizzazione mediante la modulistica che si trova nell'apposita sezione.
 

1. Trasporti della durata minima di  otto (8) ore, ovvero della durata complessiva di dodici (12) ore all'interno del territorio Nazionale

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale inferiore alle 8 otto ore per conto terzi e dei propri animali su distanza superiore ai 65 km, ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, in ambito nazionale sino ad un massimo di 12 ore complessive di viaggio fino al luogo di destinazione finale, solo per gli autoveicoli in possesso di attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali, deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

Procedure:  
Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto utilizzando l'allegato A1 della modulistica ed allega la  check-list per ogni automezzo utilizzando l'allegato B della modulistica, vidimata dal Servizio Veterinario;

Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore :
  • verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate
  • rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'allegato C della modulistica e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i brevi viaggi

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'all'art. 10 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario  di competenza dove è ubicata la sede legale, ha validità di 5 anni ed è valida per tutti i viaggi < 8 h (< 12 h in ambito nazionale), ma non per i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale, la check-list di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. In questo caso il Veterinario Ufficiale competente per la sede operativa deve:
  • verificare la check-list compilata dal trasportatore
  • valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi
  • vidimare la check-list

Nel caso, il trasportatore allega tale documentazione alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario  di competenza per la sede legale.  
In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 1 del trasportatore e la check-list relativa al mezzo di trasporto.
 

2. Trasporti  della durata superiori alle otto (8) ore ovvero superiore alle dodici (12) ore all'interno del territorio Nazionale

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, superiore alle 8 otto ore (esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore), deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza dove è ubicata la sede legale del trasportatore .

Procedure:
Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto che deve essere in bollo utilizzando l'allegato A2 della modulistica ed allega i certificati di omologazione degli automezzi che utilizza per i lunghi viaggi (allegato F della modulistica)  e, nel caso si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale, anche una check-list per ogni automezzo utilizzando l'allegato B della modulistica, vidimata dal Servizio Veterinario.

Il veterinario ufficiale:
  • verifica la documentazione di cui sopra ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gl i automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate
  • rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell' allegato D della modulistica e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i lunghi viaggi
 
L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'all'art. 11 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario  di competenza per la sede legale, ha validità di 5 anni ed è valida per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale:
  1. il certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto utilizzato per i viaggi lunghi viene rilasciato dal Servizio Veterinario competente per la sede operativa dove è presente il mezzo
  2. la check-list di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa

Il veterinario Ufficiale competente per la sede operativa deve quindi :
a) verificare la check-list compilata dal trasportatore
b) valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi, vidimare la check-list

Nel caso il trasportatore allega la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario di competenza per la sede legale.
In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 2 del trasportatore e la check-list relativa al mezzo di trasporto, ovvero il certificato di omologazione qualora il mezzo sia utilizzato per lunghi viaggi.
 

3. Trasporti  di animali per transumanza e per viaggi inferiori a 50 km.   
    Paragrafo II° / Accordo Stato - Regioni


Per i viaggi:
  • effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali
  • effettuati dagli allevatori con propri animali e con propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda

Per queste tipologie di trasporto è necessaria una semplice autocertificazione da parte del trasportatore utilizzando  l'allegato G della modulistica nella quale l’allevatore dichiara di essere già registrato come produttore primario ai sensi del Reg. 852/2004, fornendo informazioni sul mezzo di trasporto (rispetto requisiti art. 3). Al riguardo si ritiene comunque indispensabile che il Servizio veterinario dell’ASL provveda a vidimare l’autodichiarazione solo dopo aver controllato, con esito favorevole, il mezzo di trasporto (conformità all’art. 3 del Reg. 1/2005). Come per le altre autorizzazioni, l’autodichiarazione ha validità di 5 anni dalla data di vidimazione da parte del Servizio veterinario
 

4. Trasporto per conto proprio animali per percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche.

Tali trasportatori non devono essere autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, ma rientrano comunque nell'applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene nella definizione di Produzione primaria "Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali”.

Di conseguenza nel loro manuale di autocontrollo - valutato dal servizio veterinario - devono avere una sezione dedicata al trasporto di animali vivi assicurando le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'articolo 3 del Regolamento.  
Anche in questa tipologia di trasporto è necessaria una semplice autocertificazione utilizzando l'allegato G della modulistica.
 

5. Trasporto di equidi per conto proprio non in relazione con un'attività commerciale. Paragrafo II° / Accordo Stato - Regioni

I proprietari  di equidi, che "per conto proprio" trasportano i propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica che, pur non rientrando nell'obbligo di autorizzazione ai sensi del Reg . (CE) 1/2005, devono essere inseriti un apposito registro presso i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria competente, in quanto tali trasporti possono costituire un fattore di rischio per la trasmissione di talune malattie infettive e diffusive del cavallo e per il benessere degli animali.

L'operatore ai fini del trasporto dei propri equidi  deve utilizzare l'allegato H della modulistica rispettando i principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto che ha una validità di 5 anni.

Sarà cura di ogni trasportatore registrato mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente copia della propria auto dichiarazione vidimata, quale presa d'atto, dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria presso cui si è registrato e di aggiornare presso il Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto.
 

6. Trasporto per conto proprio di animali per percorsi inferiori ai 65 km da parte di operatori diversi da quelli del settore primario.   

Per gli operatori diversi da quelli del settore primario, è necessaria un' auto dichiarazione ai fini della registrazione utilizzando l'allegato I della modulistica che ha validità di cinque anni.

Anche in questo caso l'operatore deve rispettare i principi espressi dagli articoli 3 e 27 del regolamento precisando di essere stato registrato quale operatore diverso da quello del settore primario.

 

Omologazione dei mezzi di trasporto

Si specifica che per "certificato di omologazione", il legislatore comunitario indica una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto inserendo nell'apposito campo del documento "immatricolazione n." la targa del mezzo. Questo ultimo sarà infatti l'unico numero/codice che verrà associato all'omologazione de i mezzi stessi.

I mezzi di trasporto su strada che all'interno del territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, vengono esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione, ai sensi dell'art . 18, paragrafo 4 del regolamento, così come indicato nella Nota del Ministero della salute n . DGVA/X/45209-P3.6.b .h/2 del 14 dicembre.

Procedure previste per il trasportatore e per il veterinario ufficiale:

Il trasportatore compila la richiesta di omologazione del mezzo di trasporto utilizzando l'allegato E della modulistica

Il veterinario ufficiale:
  • ispeziona il mezzo di trasporto e verifica il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato I, Capo Il e VI del regolamento
  • rilascia il certificato di omologazione conformemente al modello riportato nell'allegato F della modulistica ed iscrive tale mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno) nel proprio registro degli automezzi omologati perlunghi viaggi

Il certificato di omologazione viene rilasciato in bollo dal Servizio Veterinario di competenza per la sede operativa, ai sensi dell'art . 18 del Reg. (CE) 1/2005, ha validità di 5 anni ed è valido per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Qualora uno stesso trasportatore voglia omologare più mezzi di trasporto presenti in una stessa sede operativa, può presentare al Servizio Veterinario territorialmente  competente per la sede operativa,  un'unica domanda di omologazione con indicati tutti i mezzi di trasporto che si vogliono omologare, e specificando per ognuno le relative caratteristiche. Il Servizio Veterinario di competenza rilascerà singoli certificati di omologazione, uno per ogni mezzo di trasporto, secondo la sopraindicata procedura.

Nel caso si debba effettuare un trasporto di animali della specie diversa da equidi domestici (ad eccezione degli equidi registrati) ed animali domestici della specie bovini – ovina -  caprina e suina), qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per i lunghi viaggi deve essere omologato.  

 

Trasporto di cani e gatti

Il trasporto di cani e gatti per scopi commerciali rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 con alcune limitazioni e peculiarità.

Oltre al requisito dell’idoneità al trasporto per tutti i vertebrati vivi, non possono essere trasportati cani e gatti con età inferiore alle otto settimane, tranne quando sono accompagnati dalla madre.

Il trasportatore che esegue attività “per conto terzi” deve essere sempre autorizzato ai sensi degli articoli 10 per il trasporto nazionale e ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento 1/2005 per il trasporto intracomunitario.

Per il trasporto di animali su percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche, non è previsto l’obbligo di autorizzazione e la presenza di un guardiano con certificato di idoneità.
Il trasporto di animali superiore ai 65 km soggiace invece agli obblighi autorizzativi previsti dal regolamento.

Gli allevatori che trasportano i propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda devono applicare soltanto gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 27 del regolamento.
 
Il giornale di viaggio non è previsto per i lunghi viaggi di cani e gatti.
Il conducente ed il guardiano di veicoli stradali che trasportano cani e gatti non devono soggiacere all’obbligo del certificato di idoneità, obbligatorio invece per il trasporto di altre specie animali.
I mezzi di trasporto su strada che effettuano lunghi viaggi di cani e gatti devono essere in possesso del certificato di omologazione e soddisfare i requisiti previsti dall’allegato I, cap. II del Regolamento 1/2005.

L’omologazione dei mezzi per il trasporto di cani e gatti è comunque subordinata alla presenza di istruzioni scritte chiare sulla somministrazione di alimenti ed acqua (allegato I, capo V, punto 2.2).
I cani e i gatti devono essere nutriti ad intervalli non superiori alle 24 ore ed abbeverati ad intervalli non superiori alle otto ore.

L’acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione (allegato I, capo III, punto 2.7)

 

Gestione del giornale di viaggio

Per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II del Regolamento.                                                         
Il giornale di viaggio deve essere completo delle 5 sezioni, tutte le pagine devono essere rilegate fra di loro (in alternativa: sezioni 1 - 2 - 3 - 5 su foglio unico e sezione 4 allegata, oppure è consentito l’uso di sistemi che garantiscono l’integrità del GDV), e riportare la firma e il timbro di chi ha pianificato il viaggio su ogni pagina.

Sezione 1 – Pianificazione del trasporto

La sezione 1 deve essere compilata in ogni sua parte: deve riportare un numero di serie che lo identifichi:
nei riquadri 1.2 e 1.3 deve essere riportato nome, cognome e telefono del responsabile della gestione del viaggio in generale e delle emergenze in particolare

nel riquadro 5.3 si devono riportare le indicazioni precise del/i certificato/i sanitario/i di accompagnamento degli animali

nel riquadro 5.5 si deve riportare lo spazio previsto per la singola partita, che si identifica con il certificato sanitario: quindi se ci sono due partite ci devono essere indicati gli specifici spazi previsti. Non è corretto riportare un dato generico corrispondente alla superficie utile totale di carico

nella colonna 6.1 devono essere indicati i previsti posti di controllo, di trasferimento (cambio camion) o uscita (dal territorio comunitario per le esportazioni)
 

Sezione 2 – Luogo di partenza.

La sezione 2 deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare il timbro del veterinario e la firma del veterinario in caso di controlli addizionali. Richiedere al veterinario di partenza di riportare a fianco del timbro l’indirizzo completo dell’autorità competente a cui inviare la copia del giornale di viaggio entro un mese dalla fine del viaggio (All. II, sez. 2, punto 9). Il timbro non è previsto se il veicolo è dotato di sistema satellitare di tracciabilità. Nel riquadro 3 (tempo effettivodi viaggio da controllare) deve essere riportata data e ora del caricamento del primo animale: quindi l’ora riportata deve essere antecedente all’effettivo orario di guida/movimento veicolo documentato dal cronotachigrafo o dal sistema di navigazione satellitare.


Sezione 3 – Luogo di destinazione

La sezione 3, deve essere compilata a destinazione dal “detentore di destinazione” o dal veterinario ufficiale.


Sezione 4 – Dichiarazione del trasportatore

La sezione 4 compilata durante il viaggio deve indicare:
l’itinerario effettivamente percorso; le soste previste dal regolamento 1/2005 per il riposo e la somministrazione di acqua e alimenti

la sosta di 24 ore nei posti di controllo confermata dal veterianario; le soste per gli atti ispettivi effettuati dal conducente/guardiano, intesi a verificare le condizioni degli animali (è opportuno che corrispondano alle interruzioni di guida previste dal Reg. 561/06)

i cambiamenti apportati rispetto ai “punti di riposo, trasferimento e uscita dalla UE” indicati nella sezione 1


Sezione 5 – Relazione sulle anomalie

La sezione 5 deve essere compilata se il detentore nel luogo di partenza e/o il detentore nel luogo di destinazione hanno rilevato irregolarità rispetto alle disposizioni del Regolamento. Essi informano quanto prima l’autorità competente inviando la copia della sezione 5 insieme alla copia della sezione 1.

 

Piani di emergenza

I trasportatori, al fine del rilascio  dell’autorizzazione, (tipo 2) per lunghi viaggi (viaggi superiori alle otto ore) devono presentare all’autorità competente anche un piano di emergenza, utilizzando l'allegato L della modulistica, nell’eventualità di imprevisti che rendono necessario l’attuazione di una serie di azioni atte a salvaguardare il benessere degli animali dall’insorgenza di eventi critici (articolo  13 del regolamento (CE) n. 1/2005).

Per facilitare la stesura e l’adozione dei piani di emergenza, il Ministero della Salute ha predisposto un modello  di piano di emergenza che coadiuvi il trasportatore alla gestione dell’emergenza ma anche alla prevenzione di alcune possibili emergenze che possono verificarsi a seguito della mancata applicazione di disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 e dal codice della strada.
 

Corso di formazione e certificato di idoneità per conducenti e guardiani

I conducenti di trasporti su strada e i guardiani di cui all'articolo 6, paragrafo 5 e all'articolo 17, paragrafo 1 del Regolamento devono aver completato positivamente la formazione di cui al punto 2 ed aver superato un esame riconosciuto dall'autorità competente, la quale assicura l'indipendenza degli esaminatori.

I corsi di formazione di cui al punto 1 comprendono almeno gli aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto e in particolare i seguenti aspetti:
a) articoli 3 e 4 e allegati I e II
b) fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress
c) aspetti pratici dell'accudimento degli animali
d) impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne
e) cure di emergenza agli animali
f) aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali

Nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità.

Per acquisire questo certificato i conducenti/guardiani  devono completare positivamente un corso di formazione inerente la  legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto, e superare un esame finale  riconosciuto dall'autorità competente.
Il certificato di idoneità ha una durata di dieci anni.

A secondo dei casi in cui i conducenti e guardiani dei veicoli stradali debbano  chiedere il rilascio o il rinnovo del certificato d'idoneità  devono compilare  la richiesta utilizzando l'allegato M della modulistica.



 

Ultimo aggiornamento: 21/07/20