Riconoscimento attività - Prodotti di origine animale


Istruzioni per l’Operatore del Settore Alimentare


Le imprese del settore alimentare che trattano (producono, lavorano, confezionano, depositano) alimenti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, molluschi bivalvi vivi, gelatina e collagene) devono ottenere, per ciascuno degli stabilimenti posti sotto il loro controllo e prima della loro attivazione produttiva,  da parte dell’autorità sanitaria competente, un riconoscimento di conformità ai requisiti generali contenuti nel Regolamento CE 852/2004 e a quelli specifici contenuti nel regolamento CE 853/2004.
 

Obbligo di riconoscimento


Il Regolamento CE/853/2004 pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di richiedere all'autorità competente il riconoscimento dei propri stabilimenti qualora:
  • prodotti di origine animale, per i quali siano previsti requisiti specifici descritti nell'Allegato III del Regolamento stesso
  • sia imposto da norme introdotte dalla legislazione nazionale
  • sia adottato a seguito di una decisione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali
 

Esclusione dall'obbligo di riconoscimento


a) la produzione primaria
b) le operazioni di trasporto
c) il magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono un condizionamento termico
d) il magazzinaggio di prodotti di origine animale imballati/confezionati che richiedono un condizionamento termico, ma che non vengono commercializzati  verso Paesi della U.E. o esportati verso Paesi Terzi
e) le attività di vendita al dettaglio
f) alla produzione di prodotti composti: cioè ai prodotti alimentari ottenuti dalla combinazione di prodotti di origine vegetale e di prodotti di origine animale già trasformati
g) alla produzione di gelati ottenuti da latte sottoposto a trattamenti termici: gli stabilimenti che producono gelati da latte sottoposto a trattamenti termici rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 852/2004 e pertanto sono soggetti al regime della semplice registrazione
h) alla produzione del miele per il quale il Regolamento CE n. 853/2004 non prevede requisiti specifici
i) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche"
l) ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di cane di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale"


Gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale per i quali non siano previsti requisiti specifici nell’Allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 , operano nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e pertanto devono essere registrati a seguito di notifica come precedentemente indicato. Sugli alimenti prodotti in tali stabilimenti non deve essere apposto il marchio identificativo riportante il numero di approvazione (Approval number).

 

Produzione di prodotti a base di latte nell’azienda agricola di allevamento


Il formaggio è il prodotto della trasformazione del latte crudo o del latte trattato termicamente, e non può essere considerato una produzione primaria anche se fabbricato in azienda. Tuttavia un’azienda che trasformi il latte del proprio allevamento e ceda i prodotti ottenuti esclusivamente al consumatore finale, presso l’azienda stessa, oppure presso un mercato locale, è soggetta al solo obbligo di notifica finalizzata alla registrazione, ai sensi del Reg. n. (CE) 852/2004.

Questi prodotti possono anche essere ceduti ad un esercizio al dettaglio o di somministrazione, nell’ambito della Provincia/Province contermini, purché tale attività sia marginale in termini di volumi di prodotto lavorato annuo, rispetto a quanto ceduto direttamente al consumatore finale.

 

Centri di raccolta del latte crudo


I centri di raccolta, in cui il latte crudo di varie provenienze viene depositato dopo lo stoccaggio in allevamento e prima dell’invio ad un impianto di trasformazione, non sono considerati produzione primaria e sono soggetti all’obbligo di riconoscimento, ad esclusione dei “frigoriferi collettivi” cui conferiscono i piccoli allevamenti situati in zone montane particolarmente disagiate.
Tali “frigoriferi collettivi” sono soggetti alla semplice registrazione e, dal punto di vista gestionale, devono essere funzionalmente correlati a gruppi organizzati di conferenti o a stabilimenti di trasformazione.

 

Produzione di gelati a partire da latte trattato termicamente


Le imprese alimentari che producono gelati a partire da latte trattato termicamente sono escluse dall’obbligo di riconoscimento e sono soggette al solo obbligo di notifica finalizzato alla registrazione.

 

Procedure per il Riconoscimento


Il responsabile dello stabilimento presenta alla sede del Servizio Veterinario dell'ASL AL - AREA C  la domanda di riconoscimento (in duplice copia di cui una in bollo), redatta secondo la modulistica prevista dalla Determinazione della Regione Piemonte n° 715 del 4.11.2008 e corredata dalla documentazione elencata nella stessa di cui l’allegato 2.

A seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il Servizio Veterinario dell'ASL AL:
  • verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata
  • effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto
  • in caso di esito favorevole, trasmette, via PEC,  alla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte Settore Prevenzione Veterinaria, l'istanza in originale con gli allegati ed il parere favorevole
 

Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato da parte del Settore Prevenzione Veterinaria della Regione, il Servizio Veterinario dell'ASL AL:

 
  • effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento
  • successivamente all'esito favorevole del sopralluogo, trasmette al Settore Prevenzione Veterinaria della Regione Piemonte,  il parere al rilascio del riconoscimento definitivo, conforme alla modulistica prevista dalla Determinazione della Regione Piemonte n° 715 del 4.11.2008
  • ricevuto il provvedimento di riconoscimento definitivo, provvede alla notifica all'interessato e trattiene in archivio la copia conforme all'originale (senza restituire alla Regione la copia notificata)

Il procedimento amministrativo affidato al Servizio Veterinario dell'ASL , a partire dalla presentazione dell'istanza da  parte dell'operatore sino alla comunicazione all'impresa del riconoscimento definitivo  di idoneità, deve concludersi, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti.

 

Altre procedure per l’O.S.A.


Cambio della ragione sociale in uno stabilimento già riconosciuto ai sensi del Regolamento CE  853/2004 deve presentare istanza alla Regione Piemonte – Settore Prevenzione Veterinaria, tramite il Servizio Veterinario, apposita  istanza, in duplice copia, utilizzando l’allegato 3 della modulistica.

Modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004.
Deve presentare alla Regione Piemonte – Settore Prevenzione Veterinaria -  tramite il Servizio Veterinario, apposita  istanza di aggiornamento , in duplice copia, utilizzando l’allegato 6  della modulistica.

Modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004.  
Deve  dare comunicazione alla Regione Piemonte – Settore Prevenzione Veterinaria, tramite il Servizio Veterinario, apposita  istanza di aggiornamento , in duplice copia, utilizzando l’allegato 7  della modulistica

Variazione della titolarità/legale rappresentanza dell’impresa, senza modifiche della ragione sociale indicata nel decreto di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004.
Deve presentare alla Regione Piemonte – Settore Prevenzione Veterinaria, tramite il Servizio Veterinario, apposita  istanza di aggiornamento , in duplice copia, utilizzando l’allegato 8  della modulistica

Sospensione  temporanea oppure cessazione dell’attività
Deve dare comunicazione alla Regione Piemonte – Settore Prevenzione Veterinaria, tramite il Servizio Veterinario, apposita  istanza di aggiornamento , in duplice copia, utilizzando l’allegato 10  della modulistica

Cessazione di attività seguita da chiusura o dal trasferimento di titolarità (con o senza cambio di ragione sociale) dell’unità produttiva oggetto di riconoscimento.  
Deve compilare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà utilizzando l’allegato 9.




 

Ultimo aggiornamento: 11/08/22