Riconoscimento

ISTRUZIONI PER L'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA)
 
Indicazioni generali
 
Le imprese del settore alimentare che trattano (producono, lavorano, confezionano, depositano) alimenti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, molluschi bivalvi vivi, gelatina e collagene) devono ottenere, per ciascuno degli stabilimenti posti  sotto il loro controllo e prima della loro attivazione produttiva,  un riconoscimentoPiemonte) di conformità ai requisiti generali contenuti nel Regolamento (CE) n. 852/2004 e a quelli specifici contenuti nel Regolamento (CE) n. 853/2004. formale da parte dell’autorità sanitaria competente (Regione
 
Il Regolamento (CE) n. 853/2004 NON riconoscimento degli stabilimenti: si applica agli effetti del regime di
  • Alla VENDITA AL DETTAGLIO (macellerie, pescherie, ristoranti), ivi compresa la "fornitura di piccoli quantitativi di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione nell'ambito della stessa Provincia e delle Province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi";
  • Alla produzione di PRODOTTI COMPOSTI: cioè ai prodotti alimentari ottenuti dalla combinazione di prodotti di origine vegetale e di prodotti di origine animale già trasformati;
  • Alla produzione di GELATI ottenuti da latte sottoposto a trattamenti termici: gli stabilimenti che producono gelati da latte sottoposto a trattamenti termici rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 e pertanto sono soggetti al regime della semplice registrazione;
  • Alla produzione di MIELE: per il quale il Regolamento (CE) n. 853/2004 non prevede requisiti specifici;
  • Alla "fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche";
  • Ai "cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale".
 
Indicazioni operative per l'applicazione del Reg.CE 853/2004 e per il RICONOSCIMENTO delle unità produttive
 
Per le procedure di riconoscimento fare riferimento alla Delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 4-9933 del 03/11/2008 * LINK, che definisce le indicazioni operative per l'attuazione e l'applicazione del la Determinazione n.715 del 04/11/2008 che fornisce le indicazioni operative per l'applicazione del Reg.CE 853/2004, in particolare definendo la modulistica per il riconoscimento delle unità produttive.
 
Per la richiesta di Riconoscimento gli OSA interessati possono fare riferimento ai seguenti documenti:
 
 

Ultimo aggiornamento: 17/03/23