Area Materiali e Oggetti destinati al contatto degli alimenti (MOCA)

L’ambito di competenza del SIAN comprende anche i materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Essi possono infatti cedere agli alimenti, se contenenti sostanze non autorizzate per la produzione, o se non utilizzati correttamente seguendo le istruzioni fornite dal produttore, sostanze nocive alla salute del consumatore.
I MOCA sono regolamentati dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Le attività svolte dal SIAN sono previste dal DPCM 12.12.2017 sui LEA nell’Allegato I , programma E11 Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti.
Le attività sono comprese nel PAISA (Programma Aziendale Integrato Sicurezza Alimentare) e si realizzano nelle attività di controllo ufficiale (audit, ispezioni, monitoraggio, sorveglianza, campionamento ed analisi e provvedimenti conseguenti).
In ottemperanza al Reg (UE) nr 625/2017 ed a quanto previsto dal D Lgs 29/2017 il SIAN tiene inoltre l’anagrafe degli stabilimenti produttori di MOCA e degli altri stabilimenti in cui gli operatori economici vi svolgono attività soggette all’ambito di applicazione del Reg (CE) 2023/2006; tali ambiti comprendono tutti i settori e tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione  di sostanze di partenza [leggasi estrazione di materie prime minerali o e la coltivazione di vegetali, ndr].
Per  consentire  la  effettuazione   di   controlli   ufficiali conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 625/2017 gli operatori economici hanno l’obbligo di notificare alla ASL competente per territorio tutti gli stabilimenti dove vengono condotte attività comprese nell’ambito di applicazione del Reg (CE) 2023/2006. Tale obbligo è previsto dall’art 6 c.1 e c.2 del D Lgs nr 29/2017
 
I MOCA non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato devono essere corredati di quanto segue:

a) la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra), o il simbolo riprodotto nell’allegato II del Regolamento (ce) n. 1935/2004

b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;

c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede  sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità;

d) un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all'articolo 17;

e) nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull'impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

Le informazioni di cui sopra, non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.
Tali informazioni devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.
Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), dell’elenco precedente non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti.
 

Ultimo aggiornamento: 05/02/24