Registrazione delle attività produttive


Istruzioni per l’Operatore del Settore Alimentare


Sono soggetti a notifica ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento  (CE) n. 852/2004 tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio e vendita a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004 o il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari. La notifica riguarda l’apertura, la variazione di titolarità o di tipologia di attività, la cessazione, la chiusura di ogni attività soggetta a registrazione.

1. Sono soggette a notifica:
a) la produzione primaria in generale
b) la produzione correlata al commercio al dettaglio di alimenti (anche se la sede di produzione e quella di vendita al consumatore sono allocate in luoghi diversi, ma a condizione che la ragione sociale sia la stessa), in sede fissa e su aree pubbliche

Sono, inoltre, soggette a sola notifica ai fini della registrazione, anche le seguenti attività, che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004:
 
a) la produzione primaria di latte e la vendita di latte crudo al consumatore finale (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda), anche tramite distributori automatici. Qualora l’azienda sia già registra-ta per la produzione di latte, l’attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta ad ulteriore notifica

b) la produzione di altri alimenti di origine animale (compresi i prodotti a base di latte):
  • per la cessione al consumatore finale
  • per la cessione da un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione, nell’ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e a condizione che non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa in termini di volumi, ma costituisca un’attività marginale
2. Qualora, nell’ambito di una stessa struttura operino più stabilimenti facenti capo a diversi operatori del settore alimentare, è necessaria una notifica per ogni stabilimento.

3. Esclusioni dal campo di applicazione.
Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 e quindi dall’obbligo di notifica: - la produzione primaria per uso domestico privato, - la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; - la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale, nell’ambito della Provincia e delle Province contermini, a condizione che tale attività sia marginale rispetto all’attività principale; - i Gruppi di Acquisto Solidale e i Gruppi di Acquisto Comune (che si configurano per Statuto quali associazioni NO PROFIT), in quanto equiparati al “consumatore finale” non utilizzando i prodotti alimentari nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa.
L’esclusione dal campo di applicazione del regolamento e, quindi, degli obblighi che esso comporta, per il produttore primario che commercializza direttamente piccole quantità di alimenti, non esime tale operatore dall’applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell’igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore. In ogni caso il dettagliante che acquista alimenti da un produttore escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 ha comunque l’obbligo di mantenerne la rintracciabilità (in particolare nel caso di allerta) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (Regolamento  (CE) 178/2002.

4. Procedura di notifica ai fini della registrazione:
Le notifiche ai sensi dell’art.6 Reg. CE 852/2004 devono essere inviate, ai sensi della normativa vigente (DPR 160/2010), unicamente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per via telematica (con Posta Elettronica Certificata PEC e firma digitale o altre modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati, come previsto dal SUAP di riferimento del proprio comune).

Tale presentazione telematica conferisce all’OSA la possibilità di iniziare l’attività.

Il SUAP verifica la completezza formale della documentazione presentata e provvede contestualmente a trasmetterla per la registrazione all’ASL AL.  
L'OSA che notifica la propria attività deve mantenere a disposizione dell'ASL, oltre al piano di autocontrollo, una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l'attività, con la descrizione degli stessi e le indicazioni relative allo svolgimento del processo produttivo (layout).
 
La notifica deve essere presentata per ogni:
a) avvio dell’attività
b) trasferimento di sede dello stabilimento (in questo caso notificare la cessazione e contestualmente l’avvio dell’attività)
c) subingresso (variazione ragione sociale e/o codice fiscale e/o partita IVA)
d) modifica della tipologia di attività
e) cessazione o sospensione temporanea dell'attività


I  moduli , che si possono trovare nella sezione modulistica, da inviare/consegnare a seconda dell’attività sono i seguenti:
 

Per le notifiche  indicate alle lettere a ),  b)  e  d)

Da inviare al SUAP:
• Scheda anagrafica (DGR n. 20-5198 del 19.06.2017);
• Notifica ai fini della registrazione:
- per avvio dell’attività/trasferimento di sede compilare correttamente il riquadro 1
- per modifica della tipologia di attività compilare correttamente il riquadro 3
• Copia del pagamento dei diritti sanitari
 

Per la notifica  indicata alla lettera e)  

Da inviare al SUAP:
• Scheda anagrafica (DGR n. 20-5198 del 19.06.2017)
 • Notifica ai fini della registrazione: compilare correttamente il riquadro 4
 

Per la notifica  indicata alla lettera c)  

Da inviare al SUAP:
• Scheda anagrafica (DGR n. 20-5198 del 19.06.2017)
• Notifica ai fini della registrazione: compilare correttamente il riquadro 2
• Copia del pagamento dei diritti sanitari

Poiché nel riquadro 2 dell’Allegato A, per il subingresso non è previsto il campo relativo alla sede operativa (indirizzo dove è ubicata l’attività), informazione fondamentale ai fini della registrazione nel Sistema informativo regionale, sarebbe necessario che l’OSA fornisse tale informazione al momento della trasmissione telematica attraverso il SUAP.

Altra modulistica da inviare/consegnare per specifiche attività:

Distributore latte crudo (comunicazione di acquisizione e/o cessazione)

Da inviare direttamente all’ASL AL – Servizio Veterinario Area C -  
  • Comunicazione relativa al conferimento latte crudo in macchine erogatrici  (Si rimanda alla modulistica dell'argomento  "Latte. Produzione – Trattamenti e Distribuzione)
  • Comunicazione dei dati minimi relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale (in questa sezione)





 

Ultimo aggiornamento: 29/01/21