Esenzione ticket per reddito

Modalità di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche


AGGIORNAMENTO 2023
La Regione Piemonte ha prorogato al 31 marzo 2024 la validità delle attestazioni di esenzione per reddito, già rilasciate dalle Aziende sanitarie locali, riguardanti le categorie di cittadini con codice di esenzione E01, E03, E04.


 



AGGIORNAMENTO APRILE 2022
Esenzioni per patologia e autocertificazioni di esenzione per reddito relativi alle condizioni E02: mantenimento della validità sino al 31 marzo 2023

Su proposta dell’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, la Giunta regionale ha confermato fino al 31 marzo 2023 la validità delle autocertificazioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la specialistica riguardanti le seguenti categorie:

  • cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione); codice E01
  • titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico; codice E03
  • titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; codice E04.

Non è prorogata la validità degli attestati con il codice E02, considerata l’estrema variabilità della condizione (soggetto titolare, o a carico di altro soggetto titolare, della condizione di disoccupato con reddito familiare inferiore a 8.263, 31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. All’interno di questa categoria è da considerarsi anche il lavoratore in mobilità ed i propri familiari a carico solo se il soggetto è iscritto all’Ufficio del Lavoro ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato). I soggetti che si trovano in tali condizioni devono recarsi alla propria ASL per il rinnovo del certificato o utilizzare il servizio on line dedicato autenticandosi con SPID o in alternativa con credenziali di tessera sanitaria con microchip (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi) o qualsiasi altra Carta Nazionale Servizi.

In caso di eventuale perdita dei requisiti di reddito che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL, anche attraverso la funzionalità telematica, per la cessazione del diritto all’esenzione e a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito.

La Regione Piemonte ricorda che eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, comportano responsabilità amministrative e penali.



Misure Urgenti per la gestione di SARS-COV-2

AGGIORNAMENTO AGOSTO 2021
Esenzioni per patologia e autocertificazioni di esenzione per reddito relativi alle condizioni E02: mantenimento della validità sino al 31 marzo 2022

 

 

Le certificazioni relative alle esenzioni per patologia previste dal D.M. n. 329/1999 e le autocertificazioni degli assistiti concernenti l'esenzione per reddito relative alle condizioni E02, nonché le certificazioni relative alle esenzioni per patologia e le autocertificazioni degli assistiti concernenti l'esenzione per reddito relative alle condizioni E02, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), conserveranno la loro validità, ferma restando la sussistenza del diritto all'esenzione, sino al 31 marzo 2022, corrispondente ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021).

Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle esenzioni; le autocertificazioni rilasciate saranno oggetto di controllo. Situazioni non veritiere saranno perseguibili anche penalmente a sensi art. 76 DPR445/2000.

Al fine di evitare assembramenti le dichiarazini posso essere inviate all'ASL anche per via telematica, tramite PEC (aslal@pec.aslal.it), sempre corredate di copia del documento di riconoscimento, con indicazione di recapito mail e/o telefonico.

 



AVVISO

Esenzione ticket per reddito: proroga


Su proposta dell’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, la Giunta della Regione Piemonte ha confermato fino al 31 marzo 2021 (E01 - E03 - E04) e al 29 ottobre 2020 (E02) la validità delle autocertificazioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche riguardanti alcune categorie di cittadini.

Si ricorda ai titolari di esenzioni per reddito E02, con validità sino al 29/10/2020 la necessità di provvedere al rinnovo delle stesse, sempre che permanga la sussistenza delle condizioni autocertificate.

Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle esenzioni; le autocertificazioni rilasciate saranno oggetto di controllo. Situazioni non veritiere saranno perseguibili anche penalmente a sensi art. 76 DPR445/2000.

Al fine di evitare assembramenti le dichiarazini posso essere inviate all'ASL anche per via telematica, tramite PEC (aslal@pec.aslal.it) o consegnate ad uno sportello dell'ASL, sempre corredate di copia del documento di riconoscimento, con indicazione di recapito mail e/o telefonico.

Qui tutte le info: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/esenzione-ticket-per-reddito-proroga
 


AGGIORNAMENTO 2021

Esenzione ticket E02: proroga
 

Con D.G.R. n. 9 - 2790 del 22 gennaio 2021, con oggetto "Misure urgenti per la gestione di Sars-Cov-2. Esenzioni per le patologie previste dal D.M. n. 329/1999 e s.m.i. e autocertificazioni degli assistiti di esenzione per reddito relativi alle condizioni E02: mantenimento della validita' sino al 29 luglio 2021", la Giunta della Regione Piemonte ha deliberato di prevedere che

- le certificazioni relative alle esenzioni per patologia previste dal D.M. n. 329/1999 e s.m.i. e le autocertificazioni degli assistiti concernenti l’esenzione per reddito relative alle condizioni E02, in scadenza dal 1 agosto 2020 al 30 aprile 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza, art. 1 comma 1 del D.L. n. 2/2021);

- nonché le certificazioni relative alle esenzioni per patologia previste dal D.M. n. 329/1999 e s.m.i. e le autocertificazioni degli assistiti concernenti l’esenzione per reddito relative alle condizioni E02 in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, la cui validità è stata prorogata sino al 1° maggio 2021 con nota protocollo 33473 del 19 ottobre 2020 della Direzione Sanità e Welfare,

mantengano la loro validità sino al 29 luglio 2021, corrispondente ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021).

 D.G.R. n. 9 - 2790
 


PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

 

Come si ottiene il certificato di esenzione?

Il riconoscimento del diritto all’esenzione viene rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate alla Regione, alle Asl e ai medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno.

- A casa, per posta.

- In caso di mancato ricevimento, il cittadino che è inserito negli elenchi del Ministero dell’Economia e delle Finanze è sufficiente che si presenti ad uno degli sportelli ASL abilitati e chieda la ristampa del certificato di esenzione, senza produrre ulteriore documentazione.

Se il cittadino non è negli elenchi del Ministero?

Vi sono alcune categorie di assistiti che, pur se in possesso dei requisiti, non possono essere inseriti automaticamente negli elenchi. E’ il caso, ad esempio, dei disoccupati, o dei cittadini che essendo in possesso di redditi in base ai quali si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (es. pensionati) non risultano negli elenchi prodotti dal Ministero dell’Economia e Finanze.

In questi casi il cittadino che intende ottenere il certificato di esenzione in quanto ritiene di trovarsi nelle condizioni previste, è tenuto a recarsi all’ASL per presentare l’autocertificazione ed ottenere l’attestato di esenzione.

Quali sono le categorie di assistiti che possono ottenere l’esenzione?

Sono le stesse per le quali, in passato, si poteva sottoscrivere l’autocertificazione allo sportello, e cioè:

- E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;

- E02: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

- E03: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale;

- E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Cosa si intende per nucleo familiare?

Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.

Quali sono i familiari a carico?

Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Cosa si intende per reddito complessivo del nucleo familiare previsto per le esenzioni E01, E02 ed E04?

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Per reddito “complessivo” si intende il reddito riportato nella dichiarazione dei redditi, al lordo degli oneri deducibili:
• reddito certificato mediante il modello CUD: Parte B, punto 1 del Cud
• reddito dichiarato nel modello 730: rigo 11, prospetto di liquidazione mod.730-3
• reddito dichiarato nel modello Unico persone fisiche: rigo RN1

 

Riepilogando:

Per sapere se si ha diritto all’esenzione occorre:
- individuare i componenti del  nucleo familiare (semplificando: quelli che avrei dovuto indicare nel riquadro familiari a carico della dichiarazione dei redditi)
- sommare i redditi complessivi lordi di tutti i componenti
- verificare se il totale è inferiore o superiore ai limiti di reddito stabiliti.
Cosa si intende per disoccupato, ai fini dell’esenzione E02?
Ai fini del riconoscimento del diritto all’ esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio dell’ impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma.

In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione, contraddistinta con codice E02,  deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia all’ interessato un apposito attestato.

Chi sono i pensionati al minimo, ai fini dell’esenzione E04?

Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall’ INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale" (l’importo mensile varia ogni anno)

Cosa deve fare l’assistito se, pur ritenendo di aver diritto all’esenzione, non compare negli elenchi del medico prescrittore?

L’assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all’esenzione (ad esempio, perché sa che nell’anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all’Agenzia delle entrate, oppure perché ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso la Asl e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito.
A fronte di tale richiesta la Asl rilascia un certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, che l’assistito presenta al medico prescrittore.

Il rilascio del predetto certificato è subordinato alla presentazione, da parte dell’assistito, di:
• autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
• autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero di disoccupato con l'indicazione del Centro per l’ impiego presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell'assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comporterà la perdita dell'esenzione prevista;
• dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonché della consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attiverà il successivo controllo della veridicità della dichiarazione resa;
• copia di un documento di identità in corso di validità

L'assistito può richiedere il certificato nominativo di esenzione per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza avente diritto all'esenzione per reddito.

A quali sportelli bisogna rivolgersi?

Agli sportelli attualmente dedicati a tali attività sono quelli per le ESENZIONI, presenti presso ciascun distretto sanitario dell’ASL AL.

Occorre presentarsi agli sportelli muniti di codice fiscale (tessera BLU anagrafe sanitaria) di ciascun componente il nucleo familiare per il quale si richiede l’esenzione e fotocopia della carta d’identità del dichiarante.

Ultimo aggiornamento: 19/04/24